Art. 92
Titolo VIII

Art. 92

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In vigore dal 30 nov 1980
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende: 1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato; 2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000; 3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio: a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000; 4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000; c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000. Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-92