Capo III
Art. 87
91 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Salvo quanto previsto dal precedente , secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritte per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente , si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-87