Capo III
Art. 86
90 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli , il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell' della legge 3 maggio 1967, n. 317.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-86