Capo III
Art. 85
89 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.
L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall', secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
È inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-85