Art. 83
Capo III

Art. 83

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In vigore dal 30 nov 1980
Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione. L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione. Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo , il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-83