Art. 82
Capo III

Art. 82

86 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio. Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni. Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-82