Art. 80
Capo III

Art. 80

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In vigore dal 30 nov 1980
È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-80