Art. 8
Titolo I

Art. 8

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In vigore dal 30 nov 1980
Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-8