Art. 77
Capo II

Art. 77

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In vigore dal 30 nov 1980
Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonché delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato. Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-77