Art. 76
Capo II

Art. 76

76 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-76