Art. 75
Capo II

Art. 75

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In vigore dal 30 nov 1980
Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell' del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-75