Art. 73
Capo II

Art. 73

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In vigore dal 30 nov 1980
La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore. Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-73