Titolo V
Art. 67
67 / 104In vigore dal 30 nov 1980
In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.
In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:
- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purchè in grado di esercitarle;
- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
- ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
- ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-67