Art. 65
Titolo IV

Art. 65

65 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada a delle relative disposizioni di esecuzione. Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti. È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-65