Art. 63
Titolo III

Art. 63

63 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-63