Art. 62
Titolo III

Art. 62

62 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-62