Art. 6
Titolo I

Art. 6

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In vigore dal 30 nov 1980
Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-6