Titolo III
Art. 59
59 / 104In vigore dal 30 nov 1980
L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.
Le autorizzazioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 123, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-59