Titolo III
Art. 58
58 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.
Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-58