Art. 54
Titolo III

Art. 54

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In vigore dal 30 nov 1980
Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-54