Art. 49
Titolo III

Art. 49

49 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-49