Titolo III
Art. 49
49 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri
trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie
con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-49