Titolo III
Art. 43
43 / 104In vigore dal 30 nov 1980
Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente , in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.
Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-43