Titolo III
Art. 38
38 / 104In vigore dal 20 lug 2025
Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o l'arresto fino a due mesi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-38