Art. 38
Titolo III

Art. 38

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In vigore dal 20 lug 2025
Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o l'arresto fino a due mesi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-38