Art. 34
Titolo II

Art. 34

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In vigore dal 30 nov 1980
La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-34