Art. 33
Titolo II

Art. 33

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In vigore dal 30 nov 1980
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sè sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-33