Art. 30
Titolo II

Art. 30

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In vigore dal 15 gen 1994
È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi. È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi. Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-30