Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 30 nov 1980
L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all' delle presenti norme, è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, è sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione. Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, semprechè le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate. Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-29