Titolo II
Art. 19
19 / 104In vigore dal 20 lug 2025
Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da euro 3.000 a euro 15.000 o con l'arresto fino a due mesi.
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo .
Note all'articolo
- La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che le violazioni previste dal comma 3 del presente articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-19