Art. 16
Titolo I

Art. 16

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In vigore dal 30 nov 1980
Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-16