Art. 15
Titolo I

Art. 15

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In vigore dal 30 nov 1980
Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-15