Art. 14
Titolo I

Art. 14

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In vigore dal 30 nov 1980
La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico. Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite. Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-14