Art. 12
Titolo I

Art. 12

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In vigore dal 30 nov 1980
L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dello esercizio con particolare riguardo alla sicurezza. Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-12