Art. 11
Titolo I

Art. 11

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In vigore dal 30 nov 1980
Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo. Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-11