Art. 103
Titolo X

Art. 103

103 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-103