Art. 102
Capo III

Art. 102

95 / 104
In vigore dal 30 nov 1980
Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) l'impiego delle apparecchiature di trazione; b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature; c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile; d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne; e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni; f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate; g) l'ubicazione delle fermate; h) le velocità ammesse e gli orari; i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura; l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni; m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni; n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli. Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f). Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;753#art-102