Art. 88 · Istituti

Art. 88

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Istituti

In vigore dal 1 ago 1980
Gli istituti, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. L'istituto è diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio. In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso è affidata, con le modalità di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato: o, in mancanza, ad altro docente. Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Nelle Università dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o più dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su ciò vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all', primo comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la metà rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo , ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.
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