Art. 84
72 / 125Strutture dipartimentali
In vigore dal 1 ago 1980
Al dipartimento afferiscono i ricercatori, il personale Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e della attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimento istituti.
Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
Il dipartimento può articolarsi in sezioni.
Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione e a maggioranza relativa delle successive, ed è nominato con decreto del rettore.
Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti.
Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.
Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le Stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-84