Art. 83
71 / 125Costituzione del dipartimento
In vigore dal 1 ago 1980
Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'università interessata.
I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.
I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-83