Capo III
Art. 80
Abrogato58 / 125Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario
In vigore dal 29 dic 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-80