Art. 80 · Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario
Capo III

Art. 80

Abrogato58 / 125

Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario

In vigore dal 29 dic 1989
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-80