Capo II
Art. 8
8 / 125Inamovibilità e trasferimenti
In vigore dal 21 lug 1998
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche ad altra Università, con le procedure di cui all' del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell' del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università.
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AGGIORNAMNETO
la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l', comma 2) che per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti di cui all', comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-8