Capo III
Art. 79
57 / 125Obblighi dei borsisti
In vigore dal 29 dic 1989
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398.
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-79