Art. 7 · Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica
Capo II

Art. 7

7 / 125

Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica

In vigore dal 1 ago 1980
Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica. Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo , quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo . Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori. È consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-7