Art. 59 · Giudizi di idoneità
Capo III

Art. 59

49 / 125

Giudizi di idoneità

In vigore dal 1 ago 1980
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità, per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata è bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneità. Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneità debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Università in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attività e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata esplicata. Ogni candidato non può presentare più di una domanda. I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità alla prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini. Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneità, neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione. Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'. Per coloro che hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è prorogato fino all'inquadramento di ruolo. Resta ferma la validità, ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto. È consentita l'integrazione della documentazione già prodotta. L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-59