Capo II
Art. 5
5 / 125Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti
In vigore dal 11 dic 1985
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato... nella stessa disciplina o gruppi di discipline.
Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facoltà.
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-5