Art. 31 · Conferma dei ricercatori universitari

Art. 31

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Conferma dei ricercatori universitari

In vigore dal 5 ago 1980
I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento. Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente . Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo . ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto l'introduzione, prima dell', del "Capo V - RICERCATORI UNIVERSITARI".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-31