Art. 19 · Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo
Capo II

Art. 19

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Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo

In vigore dal 1 gen 1996
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all' e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-19