Capo II
Art. 14
14 / 125Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione
In vigore dal 1 ago 1980
Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile nè ai fini economici nè ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-14