Art. 119
107 / 125Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario
In vigore dal 5 ago 1980
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici, laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneità a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all' sono collocati in aspettativa con le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente .
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-119