Art. 118
106 / 125Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati stabilizzati
In vigore dal 5 ago 1980
La disciplina delle incompatibilità prevista dal precedente è estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente .
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità.
Qualora la situazione di incompatibilità cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-118