Art. 108
96 / 125Attuazione del regime delle incompatibilità
In vigore dal 5 ago 1980
Le incompatibilità previste dall' divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982.
In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa.
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-108